Tiscali e i contratti criptici: il torbido prima di tutto!
Questa sera mi occupo della questione sollevata da Fabrizio riguardo ai costi addebitati da Tiscali in caso di disdetta del contratto entro 24 mesi.
Riporto innanzitutto il suo primo messaggio:
non sono convinto ancora che la dicitura: “la durata dell’offerta promozionale è vincolante ed è indipendente dallo specifico sconto o vantaggio promozionale erogato” non mi freghi se ad esempio recedo dopo 3 anni invece dei 5 della promozione, in barba ai 24 mesi citati!!!
Ringrazio nuovamente Fabrizio per aver sollevato la cosa, perché il linguaggio in cui vengono scritti i contratti in genere e quelli delle compagnie telefoniche nel caso specifico tende sempre al criptico, direi al fantozzianamente criptico.
Fabrizio aveva anche pensato di rivolgersi all’aduc, associazione dei consumatori, chiedendo ulteriori delucidazioni e mi permetto di riportare qui la risposta dell’aduc stessa per come mi è stata trasmessa da Fabrizio:
Gentile fabrizio,
sembra che sia proprio come lei dice. Faccia una denuncia alla Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni.
Cordiali saluti.
Posso solo immaginare la quantità di reclami che riceve l’aduc ogni giorno, ma dovrò ammettere che la risposta è un po’ sbrigativa. Per questo motivo, ho deciso di tornare sulla questione per cercare di fornire una lettura più approfondita della dicitura presente nel contratto di Tiscali.
Parla come mangi: ovvero il povero stomaco degli avvocati di Tiscali
Per prima cosa, riporto di nuovo l’estratto evidenziato da Fabrizio:
la durata dell’offerta promozionale è vincolante ed è indipendente dallo specifico sconto o vantaggio promozionale erogato
Questo stralcio, però, è in realtà un trafiletto inserito tra parentesi. A mio giudizio, rileggere la frase intera può aiutare a comprendere meglio la situazione. Eccola:
In caso di recesso nel corso dei primi 24 mesi dall’attivazione del servizio (la durata dell’offerta promozionale è vincolante ed è indipendente dallo specifico sconto o vantaggio promozionale erogato), oltre ai costi di disattivazione sarà addebitato in fattura un importo equivalente allo sconto o al vantaggio usufruito.
Leggendo l’intera frase, la problematica sollevata da Fabrizio viene a ridimensionarsi. L’inizio della frase, infatti, restringe immediatamente l’applicabilità delle condizioni di cui si parla ai contratti più brevi di 24 mesi. Sembrerebbe chiaro quindi che rescindere dal contratto al 25° mese non comporta l’addebito degli sconti fin lì usufruiti. Questo dovrebbe rispondere alla domanda di Fabrizio.
Approfondiamo: dallo stomaco agli intestini
Per arrivare a questa conclusione, però, è stato necessario ignorare la frase tra parentesi. Volendo tornare di nuovo lì, cosa mai vorrà dire l’arcana dicitura? Se posso rispondere francamente, mi pare non avere un senso. Non mi stupirebbe se il trafiletto fosse rimasto lì da precedenti versioni del contratto che prevedevano chissà cosa che doveva essere regolata con quella (maldestra) frase.
Volendo, comunque, essere puntigliosi e volendo pensare male, con un po’ di fantasia si potrebbe magari derivarne che la rescissione del contratto prima dei 24 mesi comporterebbe l’addebito dello sconto relativo a tutti e cinque gli anni di durata della promozione. Anche in questo caso, però, il prosieguo della frase smentirebbe quanto appena supposto, in quanto si parla chiaramente di “sconto o vantaggio usufruito“. Se lo sconto deve essere usufruito è chiaro che non posso pagare dopo, mettiamo, 12 mesi, gli sconti per 60 mesi, perché io ho usufruito solo di 12 mesi di sconto.
Ma la clausola resta demenziale
Voglio specificare che, come ho già detto nell’articolo su Tiscali Tutto Incluso Light 20 mega, a mio giudizio il meccanismo del far ripagare gli sconti usufruiti in caso di rescissione prima dei 24 mesi è assolutamente folle, ed è su questo che l’AGCOM dovrebbe effettivamente vigilare. Come spiegavo nell’articolo, i costi possono lievitare fino a cifre demenziali, fino a casi limite in cui converrebbe continuare a pagare un servizio che non si usa piuttosto che disdirlo. Demenziale, appunto.
Appurato questo, però, ecco, non è che ti pignorano la casa perché disdici il contratto prima dei 24 mesi. E soprattutto, una volta passati i 24 mesi, pagherai solo i costi di disattivazione (altini comunque, direi), senza dover ricacciare l’importo degli sconti sostenuti fino a quel momento.
Questa, almeno, è la mia lettura. Se qualcuno più avvezzo di me al linguaggio contrattuale volesse integrare la mia lettura o correggerla, lo invito a lasciare un commento qui sotto, così da aiutarmi a chiarire la faccenda una volta e per tutte.
Puoi raggiungere il sito di Tiscali e leggere tu stesso le condizioni cliccando qui sotto:
Inutile aggiungere, che se un incaricato di Tiscali si trovasse a passare di qui, avrebbe il giusto spazio per replicare a quanto sopra e spiegare le posizioni dell’azienda.
Quanto a Fabrizio, spero di averti dato una risposta più esauriente, se hai bisogno di ulteriori chiarimenti o se ti trovi in disaccordo su qualcosa, non esitare a scrivere qui sotto. Ti ringrazio di nuovo per aver sollevato la problematica.
A presto!
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